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Come smaltire le cartucce di stampa

Devi smaltire toner esausti? Non conosci bene la normativa? Ecco alcune informazioni sugli obblighi che riguardano lo smaltimento dei toner che no puoi non sapere.

Smaltimento toner normativa

Il Decreto Legislativo 152/2006 prevede per tutti i titolari di Partita Iva, siano essi professionisti o enti, l’obbligo di provvedere ad un corretto smaltimento di tutti quei prodotti, toner ovviamente inclusi, su cui è apposto il codice CER, sia che indichi un rifiuto speciale pericoloso che non.

Questo codice, inserito nella documentazione di certificazione dai produttori dello stesso, ne indica anche la metodologia di azione a tal proposito rispetto allo smaltimento. Nel caso in cui il prodotto presenti codice CER 08 03 17 (toner esausto in cui sono presenti componenti pericolosi), è d’obbligo compilare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), da presentare con scadenza annuale alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del territorio d’appartenenza (CCIAA).

La procedura per accedere direttamente alla possibilità di provvedere da parte dell’azienda stessa allo smaltimento è consequenziale all’iscrizione al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). L’iscrizione, contempla il possesso di un luogo preposto a stoccaggio sottoposto a verifica d’idoneità per la tutela dei rischi ambientali derivanti dal deposito dei toner.

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Ma continuiamo con ciò che stabilisce la legge. È bene differenziare l’obbligo tra rifiuto speciale non pericoloso e pericoloso. In quanto il rifiuto speciale pericoloso richiede all’azienda un maggior onere:

  • Identificazione del rifiuto in caso di mancanza del codice CER attraverso analisi chimiche (presso enti specifici) aggiornate ogni 6 mesi e allegate al FIR (formulario identificativo del rifiuto);
  • Iscrizione obbligatoria al Sirti (servizio di controllo e tracciabilità rifiuti);
  • Compilazione e presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) entro il 30 aprile alla CCIAA;
  • Tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi (compilato entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto e conservato per 5 anni);
  • Creazione di un’area in loco per la conservazione dei rifiuti prima dello smaltimento;
  • Utilizzo di trasportatori autorizzati (per il trasporto di rifiuti pericolosi) che ritirino e compilino il FIR (4 copie di cui solo l’ultima deve rientrare in azienda e deve essere conservata per 5 anni).

Per i toner che non rientrano nella categoria rifiuti speciali pericolosi è sufficiente dotarsi della EcoBox (in cui devono essere messi solo rifiuti che rientrano in quella categoria) e effettuare lo smaltimento almeno una volta l’anno (sempre attraverso un ente specializzato con rilascio del FIR).

È responsabilità dell’azienda informarsi sull’ente a cui ci si è rivolti per lo smaltimento. È richiesto che l’ente sia iscritto all’albo, abbia licenza rilasciata dal ministero dell’ambiente e regolari autorizzazioni regionali. Un errore potrebbe portare un danno a livello di immagine e finanziario (multa amministrativa) considerato che l’onere dello smaltimento è incarico all’azienda per tutta la durata del processo.

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Quali le sanzioni?

Le disposizioni previste per il mancato smaltimento dei toner secondo la normativa vigente, prevedono una sanzione amministrativa che si aggira dai 2.500,00 euro ai 15.000,00 euro per i rifiuti che non vengono classificati come pericolosi e dai 15.00,00 ai circa 90.000,00 per i pericolosi.

Il responsabile aziendale allo smaltimento degli stessi è soggetto a sospensione dalla carica fino ad un anno.

Il Decreto legislativo del 2006 n. 152 fornisce ai proprietari d’azienda o ai liberi professionisti, un’utile guida per individuare la classificazione dei rifiuti.

In base alla quantità di scarto prodotto, la sanzione potrebbe rivestire anche una valenza penale, regolamentata dagli istituti preposti, a carico del titolare.

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